FEDIPSO onlus

STATUTO
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Art. 1: Denominazione e sede
Art. 2: Finalità
Art. 3: Soci
Art. 4: Diritti e doveri dei soci
Art. 5: Cessazione dell’appartenenza alla Federazione
Art. 6: Organi della Federazione
Art. 7: Durata delle cariche
Art. 8: L’Assemblea generale
Art. 9: Competenze dell’Assemblea generale
Art. 10: La Giunta Esecutiva
Art. 11: Competenze della Giunta Esecutiva
Art. 12: Il Presidente
Art. 13: Collegio dei revisori dei conti
Art. 14: collegio dei probiviri
Art. 15: La Cancelleria
Art. 16: Esercizio finanziario
Art. 17: Finanziamento e patrimonio
Art. 18: Modifiche dello Statuto e scioglimento della Federazione
Art. 19: Norma transitoria di gestione
Art. 20: Norma transitoria
Art. 21: Disposizioni conforme al Codice civile

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Art. 1: Denominazione e sede

È costituita la “FEDERAZIONE ITALIANA DELLA PSORIASI – FEDIPSO ONLUS” – con sede a Milano, Viale Cà Granda n° 27, di seguito definita “Federazione” e con durata illimitata.

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Art. 2: Finalità

La Federazione è un’associazione senza fini di lucro che si propone il coordinamento, la consulenza e il sostegno delle organizzazioni aderenti al fine di meglio realizzare le finalità di assistenza, difesa e solidarietà sociale a favore delle persone affette da psoriasi od artropatia psoriasica. In particolare la Federazione può prendere tutte le iniziative di interesse comune alle singole organizzazioni aderenti o a singoli gruppi di interessati i quali non siano in grado di tutelare da soli tali interessi o che acquistano maggiore efficacia in un’azione collettiva e Cioè:

  • promuovere la collaborazione tra le organizzazioni aderenti e incentivare il coordinamento di iniziative comuni;
  • promuovere e sviluppare l’informazione e la consultazione reciproca sulle questioni sociali;
  • elaborare e presentare eventuali proposte di legge o di altra normativa riguardanti il settore di attività delle organizzazioni aderenti;
  • mantenere i contatti con le istituzioni pubbliche; nominare, quando previsto, i rappresentanti di categoria negli organismi consultivi pubblici;
  • promuovere le attività di studio sui problemi della solidarietà sociale nonché sensibilizzare l’opinione pubblica a tutti i livelli;
  • prestare, ove richiesto, consulenza organizzativa, amministrativa e legale a favore delle organizzazioni aderenti;
  • collaborare con altre associazioni o organismi nazionali ed esteri che perseguano obiettivi analoghi o complementari a quelli della Federazione.

Le prestazioni della Federazione sono erogate prevalentemente alle organizzazioni aderenti.

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Art. 3: Soci

1. Possono aderire alla Federazione quelle organizzazioni di attività sociale senza fini di lucro con sede in Italia, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) la promozione di attività a favore di persone affette da psoriasi od artropatia psoriasica;
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
i) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

2. Si considerano organizzazioni nel senso del comma precedente anche le sezioni provinciali di associazioni nazionali o internazionali più ampie/estese con sede in Italia, purché dispongono per Statuto di autonomia gestionale e patrimoniale.

3. La domanda di adesione alla Federazione deve essere presentata per iscritto alla Giunta Esecutiva, la quale decide a maggioranza semplice sulla base degli statuti e del curriculum inoltrato. A tale fine la domanda sarà corredata dallo statuto del richiedente in copia dell’originale, dal curriculum associativo e da una relazione sulle motivazioni alla base della richiesta. La delibera di ammissione verrà sottoposta alla successiva Assemblea Generale per la ratificazione. Nel caso di rifiuto da parte della Giunta Esecutiva l’organizzazione richiedente può avanzare ricorso presso l’Assemblea Generale. Le organizzazioni aderenti devono versare una quota associativa annua nella misura stabilita di anno in anno dall’Assemblea Generale in misura proporzionale al numero degli iscritti di ogni socio.

4. Ogni anno i soci dovranno dimostrare di aver mantenuto i requisiti richiesti per l’iscrizione alla Federazione.

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Art. 4: Diritti e doveri dei soci

Conforme ai propri statuti ogni organizzazione aderente conserva la propria autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale nonché la piena responsabilità civile e morale per le attività svolte.

Ogni organizzazione aderente può avvalersi di tutte le prestazioni e servizi che la Federazione Italiana offre.

Le associazioni aderenti si impegnano inoltre a:

  1. promuovere la collaborazione tra i soci della federazione in tutte le iniziative sociali che lo consentono;
  2. non intrattenere comportamenti che possano arrecare danno materiale, morale o di immagine agli altri soci;
  3. non promuovere azioni legali o di altro genere contro gli altri soci o contro la Federazione, senza aver prima comunicato eventuali problemi o perplessità agli interessati promuovendo in modo civile un chiarimento che dovrà essere comunque reso di comune conoscenza;
  4. comunicare tempestivamente alla federazione le scelte e le iniziative sociali di carattere generale;
  5. comunicare alla federazione ogni modifica dello statuto e/o della propria struttura organizzativa entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore.

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Art. 5: Cessazione dell’appartenenza alla Federazione

L’appartenenza alla Federazione cessa per i seguenti motivi:

  • per dimissioni;
  • per espulsione;
  • per scioglimento della Federazione Italiana o delle singole organizzazioni.

In nessun caso la cessazione dell’appartenenza comporta per l’organizzazione uscente o esclusa né il rimborso della quota annuale né altro risarcimento finanziario a qualsiasi titolo.

a) Le dimissioni dalla Federazione si possono comunicare in qualsiasi momento motivandole per iscritto e, su richiesta, possono essere esecutive da subito.

b) L’espulsione viene proposta dalla Giunta Esecutiva e deliberata dall’Assemblea Generale e può essere pronunciata nei seguenti casi:

  1. grave, perdurante e insanabile inosservanza dello Statuto o delle decisioni dell’Assemblea generale o della Giunta esecutiva;
  2. quando l’operato dell’organizzazione rechi grave danno alla reputazione della Federazione o sia in contrasto con gli obiettivi della Federazione;
  3. quando vengano a cessare i requisiti richiesti dallo Statuto per l’appartenenza alla Federazione;
  4. quando l’Associazione alla fine dell’anno finanziario non abbia ancora provveduto, nonostante il sollecito, al versamento della quota di associazione prevista.

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Art. 6: Organi della Federazione

Gli organismi della Federazione sono:

1. l’Assemblea Generale
2. la Giunta Esecutiva
3. il Presidente
4. il Collegio dei Revisori dei Conti
5. il Collegio dei Probiviri

Le cariche sono gratuite e le prestazioni dei soci sono svolte a titolo di volontariato.

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Art. 7: Durata delle cariche

I membri degli organismi della Federazione rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

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Art. 8: L’Assemblea generale

L’Assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria e straordinaria e si considerano validamente costituite in prima convocazione se almeno la metà dei rappresentanti è presente, in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei rappresentanti presenti. Le delibere dell’Assemblea Generale ordinaria sono valide quando ottengono l’approvazione di almeno la metà più uno dei soci presenti.
Per la validità delle delibere dell’Assemblea Generale straordinaria occorre invece la maggioranza di tre quarti dei rappresentanti presenti.

Ogni organizzazione aderente nomina autonomamente i propri rappresentanti avendo diritto in base al numero dei propri associati:

  • a 1 rappresentante se ha fino a 500 soci.
  • a 2 rappresentanti se ha da 501 a 1000 soci.
  • a 3 rappresentanti se ha più di 1000 soci.

A proprio insindacabile giudizio la Giunta Esecutiva può esigere dalle singole organizzazioni aderenti che documentino validamente l’effettiva consistenza del numero dei soci dichiarato.

Solo i rappresentanti presenti all’Assemblea Generale hanno diritto di voto.

Ogni rappresentante dispone di un unico voto. Non sono ammesse deleghe.

Il rappresentante può essere sostituito dalla propria organizzazione mediante comunicazione scritta e motivata al Presidente dell’Assemblea.

L’Assemblea Generale ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno.

La Giunta Esecutiva può convocare immediatamente l’Assemblea Generale ordinaria o straordinaria qualora lo ritenga opportuno.

L’Assemblea Generale deve essere convocata anche quando lo richiedano con motivazione scritta e indicazione dell’ordine dei giorno il Collegio dei Revisori dei Conti oppure almeno un quarto dei rappresentanti delle organizzazioni aderenti. La convocazione dell’Assemblea è fatta dalla Giunta Esecutiva mediante comunicazione scritta ai singoli rappresentanti e per conoscenza anche all’Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea Generale medesima; in detta comunicazione si renderà noto l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora per la prima ed eventualmente anche per la seconda convocazione.

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Art. 9: Competenze dell’Assemblea generale

L’Assemblea Generale è composta dai rappresentanti nominati dalle organizzazioni aderenti in conformità al precedente articolo 8. All’Assemblea Generale ordinaria compete:

  • l’elezione degli organismi. Tutti i rappresentanti hanno diritto di voto attivo. Possono essere eletti a membri del collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei probiviri anche non rappresentanti;
  • l’approvazione della relazione del Presidente nonché del bilancio consuntivo e preventivo e del programma annuale;
  • la delibera in caso di ricorsi per mancata accettazione o espulsione di organizzazioni aderenti;
  • ogni altra questione sottoposta all’Assemblea nell’ordine dei giorno proposto dalla Giunta Esecutiva oppure da parte di almeno 10% dei rappresentanti mediante richiesta scritta e motivata;

All’Assemblea straordinaria compete;

– deliberare le modifiche dello Statuto;
— deliberare lo scioglimento della Federazione.

Qualora non sia diversamente richiesto dalla maggioranza delle organizzazioni presenti, l’Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente della Giunta Esecutiva, il quale sceglie il segretario e, con il consenso dell’assemblea, nomina due scrutatori per le operazioni di votazione.

Le delibere dell’Assemblea sono di norma prese per alzata di mano a maggioranza semplice, a meno che un quarto dei presenti chieda il voto segreto. Le elezioni per le cariche sociali della Federazione devono avvenire con voto segreto su scheda.

Possono essere prese deliberazioni soltanto sugli argomenti all’ordine del giorno. Dei lavori dell’assemblea e in particolare di ogni delibera deve essere steso regolare verbale.

Tutte le delibere, qualora assunte nel rispetto della legge e dei presenti Statuti, sono vincolanti per tutte le organizzazioni aderenti.

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Art. 10: La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva (G.E.) si compone di sette membri eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea.

Nel caso di dimissioni di un membro, subentra al suo posto il primo candidato non eletto.

Nella Giunta un’organizzazione aderente può essere rappresentata da un solo delegato.

La G.E. elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente a maggioranza di voti.

La G.E. è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritiene necessario oppure per richiesta di almeno tre membri della Giunta stessa.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono valide alla presenza di almeno la metà più uno dei membri e comunque sempre alla presenza del Presidente o del Vicepresidente e per essere valide richiedono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti/votanti.

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Art. 11: Competenze della Giunta Esecutiva

Alla G.E. spetta la competenza di tutti quegli atti amministrativi ordinari e straordinari necessari a dare attuazione al programma di attività approvato dall’Assemblea generale e che non siano riservati all’Assemblea generale stessa o ad altro organo della Federazione da specifiche disposizioni di legge o dal presente Statuto.

In particolare essa dispone:

  1. l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea generale;
  2. la convocazione dell’Assemblea Generale, la preparazione della relazione annuale, dei bilanci consuntivi e del programma di attività con bilancio preventivo e piano di finanziamento da sottoporre all’approvazìone dell’Assemblea;
  3. nomina del direttore, decisioni sull’organico, approvazione delle linee guida, convenzioni, deleghe e nomina di rappresentanti, contenuti della salvaguardia degli interessi.

La Giunta Esecutiva può affidare o delegare compiti specifici a suoi singoli componentì, fermo restando che ne porta in solido la responsabilità nei confronti dell’Assemblea.

La Giunta Esecutiva può chiamare a partecipare in funzione consultiva alle sue sedute anche altri delegati delle organizzazioni oppure esperti di particolari settori. Alle sedute della Giunta Esecutiva può presenziare, senza diritto di voto ma con diritto di parola, ogni socio delle organizzazioni aderenti che ne faccia richiesta.

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Art. 12: Il Presidente

Il Presidente rappresenta la Federazione all’interno e all’esterno.
Presiede gli organismi che convoca e di cui fissa l’ordine del giorno insieme al direttore.

Il presidente risponde dell’esecuzione delle delibere degli organismi.

Egli dirige la Federazione d’intesa con gli altri organismi e sulla base del programma annuale e delle direttive approvate dall‘Assemblea.

Tramite il direttore che opera sotto la sua sorveglianza, provvede a quanto occorre per la buona organizzazione e amministrazione della Federazione.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni e i suoi compiti sono espletati dal Vicepresidente.

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Art. 13: Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e tre supplenti eletti dall’Assemblea Generale per la durata di tre anni: essi non devono essere necessariamente soci della Federazione.

Il presidente viene eletto nella prima seduta tra i soci effettivi.

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta in particolare la revisione contabile e del bilancio consuntivo annuale, sul quale deve presentare all’Assemblea Generale una propria relazione.

Il Presidente dei Collegio ha diritto di presenziare alle sedute della G.E. dove può esprimere il suo parere, ma senza diritto di voto.

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Art. 14: collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio, che viene eletto in seno al collegio stesso.

I probiviri sono eletti dall’Assemblea Generale con la maggioranza di due terzi, restano in carica tre anni.

E di competenza del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere tra le organizzazioni aderenti e la Federazione o gli organismi della stessa circa l’interpretazione e l’applicazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al Collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia. La decisione dei Collegio dei probiviri va assunta entro 60 giorni dalla presentazione dei ricorso.

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono definitive.

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Art. 15: La Cancelleria

Per il disbrigo di tutte le attività della Federazione è istituita una Cancelleria che viene diretta dal direttore che ha ricevuto il suo incarico mediante delibera della Giunta Esecutiva.

Una descrizione dettagliata dei compiti e l’assegnazione delle competenze sono decise dalla Giunta Esecutiva.

Le delibere e i bilanci consuntivi sono a disposizione nella Cancelleria affinché le organizzazioni aderenti possano prenderne visione.

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Art. 16: Esercizio finanziario

L’anno sociale coincide con l’anno solare.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato all’Assemblea Generale per l’approvazione entro i primi quattro mesi dell’anno successivo.

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Art. 17: Finanziamento e patrimonio

Le entrate della Federazione provengono:

  1. dalle quote associative;
  2. dai ricavi delle prestazioni di consulenza a favore delle organizzazioni aderenti;
  3. da contributi di enti pubblici;
  4. da contributi di enti privati;
  5. da offerte, donazioni o lasciti;
  6. da accordi e convenzioni per la gestione di istituti;
  7. da attività commerciale marginale;
  8. da sponsor sociali.

Il patrimonio consiste in beni mobili e immobili nonché liquidi.

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Art. 18: Modifiche dello Statuto e scioglimento della Federazione

Per la modifica dello Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e l’approvazione della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento della Federazione si deve convocare un’Assemblea Generale straordinaria.
Per la delibera di risoluzione e l’assegnazione del patrimonio è necessario il consenso di almeno tre quarti dei soci.
L’eventuale patrimonio residuo dopo il pieno adempimento degli obblighi economici sarà devoluto a scopi sociali.

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Art. 19: Norma transitoria di gestione

Ogni qualvolta il numero dei rappresentanti delle associazioni fosse inferiore al numero dei membri da eleggere nella Giunta Esecutiva potranno essere nominati dalle associazioni un numero di delegati multiplo di quelli normalmente previsti fino a copertura dei posti disponibili.

A titolo esemplificativo se il numero dei soci fosse tre con un totale di quattro rappresentanti, di cui due espressione di un singolo socio, poiché il numero di membri da eleggere nella Giunta Esecutiva è di sette le associazioni nomineranno a partecipare all’Assemblea Generale il doppio dei rappresentanti risultando che le due associazioni che avevano un solo rappresentante parteciperanno con due e quella che ne aveva due con quattro.

In ogni caso non sarà possibile eleggere nella Giunta Esecutiva un numero di membri la cui maggioranza assoluta sia espressione di un’unica associazione.

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Art. 20: Norma transitoria

Per i primi tre anni dalla data della sua fondazione la Federazione sarà retta da una Giunta Esecutiva pro tempore così composta:

Presidente: Pierluigi Ferdinando Pennati;
Vicepresidente: Alberto Oliva;
Segretario: Paolo Marinello;
Consigliere: Grazia Soldan;
Consigliere: Hilda Platzgummer;
Consigliere: Giuseppe D’Amato;
Consigliere: Egidio Spinato.

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Art. 21: Disposizioni conforme al Codice civile

Per tutto ciò che non è stabilito in questo Statuto valgono le disposizioni del Codice civile e delle normative in materia.

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